Superbonus: il decreto semplificazioni-bis

Ormai sono in dirittura d’arrivo con la conversione definitiva in legge del Decreto-Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) alcune importanti modifiche apportate all’art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2021 (Decreto Rilancio) che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventeranno operative le modifiche al Superbonus apportate dal Decreto Semplificazioni bis. 

Per effetto di queste modifiche basterà una semplice Cila per fruire dei benefici del Superbonus. Ciò sia per interventi di efficientamento energetico che per quelli di consolidamento strutturale, con esclusione solo degli interventi di demolizione e ricostruzione.

Vantaggi e incertezze

Vita semplificata per i tecnici che non saranno più tenuti a dichiarare la conformità edilizia degli immobili, soprattutto potranno limitarsi ad una semplice relazione descrittiva degli interventi agevolati, senza bisogno di prospetti, sezioni e rilievi dell’immobile oggetto dell’intervento

Non mancano comunque le incertezze. Come nel caso in cui il tecnico, non essendovi tenuto, non rilevi la difformità esistente tra la stato di fatto dell’immobile e lo stato di progetto depositato in Comune. Questa difformità emerge invece agevolmente dalla lettura combinata della Cila con gli atti depositati negli anni precedenti. Niente paura per il committente tuttavia. Il rilievo di tale difformità non comporta più la perdita del beneficio fiscale. I casi di decadenza sono tassativamente indicati; questa fattispecie non rientra tra quelli elencati dal legislatore. Una sanzione per abusi edilizi potrebbe scattare a carico del proprietario, fino a vedersi ingiungere la riduzione in pristino prima dell’avvio dei lavori.

Di seguito il nuovo testo del comma 13 ter: Superbonus, manutenzione ordinaria e CILA.

Piccole ma importanti modifiche al comma 13-ter sostituito integralmente dal Semplificazioni-bis e che post conversione in legge sarà il seguente:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.“.

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