Piccole ma importanti modifiche al
comma 13-ter sostituito integralmente dal Semplificazioni-bis e che post
conversione in legge sarà il seguente:
“13-ter.
Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli
estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione. Ovvero è attestato che la costruzione è
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di
cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.“.